N. 1343/05  Reg.Sent.
                  
    REPUBBLICA ITALIANA       N. 517/05   
    Reg.Ric.
  IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
  IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO 
    REGIONALE PER LA CALABRIA, SEZIONE STACCATA 
    DI REGGIO CALABRIA, COMPOSTO DAI SIGNORI MAGISTRATI:
  - Luigi Passanisi       - Presidente
  - Daniele Burzichelli   - Primo Referendario, rel.
  - Caterina Criscenti    - Primo Referendario
  ha pronunciato la seguente:
  SENTENZA
  sul ricorso n. 517/05, 
    proposto da A. A., rappresentato e difeso dagli Avv.ti 
    Gaetano Mercadante e Giuseppe Aricò, presso lo studio di quest'ultimo elettivamente 
    domiciliato, in Reggio Calabria, Via Miraglia 19/c (presso il Notaio Albanese);
  contro
  il Minstero delle Infrastrutture 
    e dei Trasporti, in persona del Ministro, rappresentato e difeso dall'Avvocatura 
    Distrettuale dello Stato di Reggio Calabria, presso i cui uffici è domiciliata;;
  per l'annullamento
  del provvedimento di revoca 
    in data 9 febbraio 2005 della patente nautica del ricorrente 
    n. 3204 per imbarcazioni da diporto a motore entro dodici miglia;
  Visti tutti gli atti e i documenti contenuti nel fascicolo processuale;
  Designato quale relatore per la camera di consiglio del 22 giugno 
    2005 il primo referendario dott. Daniele Burzichelli;
  Uditi i difensori delle parti, come indicato nell'apposito 
    verbale, nella camera di consiglio del 22 giugno 2005, anche in ordine all'integrità 
    del contraddittorio e alla completezza dell'istruttoria;
  Considerato in fatto e ritenuto in diritto quanto segue: 
  FATTO E DIRITTO
  Con il presente gravame il ricorrente 
    ha impugnato il provvedimento di revoca in data 9 febbraio 2005 della propria 
    patente nautica n. 3204 per imbarcazioni da diporto a motore entro dodici 
    miglia.
  L'Amministrazione, ritualmente intimata, si è costituita in giudizio, 
    sollecitando il rigetto della gravame.
  Deve premettersi che il provvedimento impugnato è stato emanato 
    sul rilievo che dal certificato del casellario giudiziale del ricorrente si 
    evinceva dello stesso non era in possesso dei requisiti 
    morali previsti per il possesso del titolo.
  Con il primo motivo di gravame il ricorrente 
    ha lamentato violazione degli articoli 7 e 8 della legge n. 241/1990 e difetto 
    di motivazione, osservando che il provvedimento avrebbe dovuto essere proceduto 
    dalla comunicazione di avvio del procedimento, non sussistendo nella fattispecie 
    particolari esigenze di celerità e non avendo, comunque, l'Amministrazione 
    motivato in ordine alle ragioni di tale illegittima omissione.
  Con il secondo motivo di gravame il ricorrente 
    ha lamentato violazione dell'articolo 6, primo comma, del d.p.r. n. 431/1997 
    ed eccesso di potere per travisamento dei fatti, difetto di motivazione e 
    di istruttoria, osservando che la norma menzionata 
    prevede che non possano ottenere la patente nautica coloro che siano stati 
    dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza, chi sia stato 
    sottoposto a misure di sicurezza o alle misure di prevenzione di cui alle 
    leggi n. 1423/1956 e n. 575/1965, nonché coloro che siano stati condannati 
    ad una pena definitiva non inferiore a tre anni, salvo che sia intervenuto 
    provvedimento di riabilitazione.
  Nella specie risulta documentalmente che 
    il ricorrente ha riportato due sentenze di condanna, la prima per evasione 
    di imposta (sanzionata con lire 2 milioni di multa) e la seconda per reati 
    fallimentari (sanzionata con anni tre e mesi due di reclusione, ma con condono 
    della pena principale e di quelle accessorie).
  Il ricorrente ha rappresentato al Collegio di poter ottenere la 
    riabilitazione ai sensi degli artt. 179 e seguenti del codice penale e ha 
    osservato che la circostanza che allo stesso sia stata condonata la reclusione 
    risulterebbe assimilabile ad una già intervenuta 
    riabilitazione.
  L'A. ha anche osservato che la revoca della 
    patente nautica risulta, nella specie, un provvedimento sproporzionato, 
    in quanto l'Amministrazione avrebbe potuto disporre 
    la sospensione in attesa di una più approfondita valutazione dei fatti, specie 
    tenendo conto della circostanza, ignorata dall'Amministrazione, che la "ratio" 
    della norma applicata è quella di evitare la ripetizione dei reati e tale 
    pericolo risulterebbe assolutamente scongiurato nel caso in esame.
  Ad avviso del Collegio il ricorso è infondato.
  L'articolo 6, primo comma, del d.p.r. n. 431/1997 prevede espressamente 
    che non possano ottenere la patente nautica coloro che siano stati condannati 
    ad una pena definitiva non inferiore a tre anni, salvo che sia intervenuto 
    provvedimento di riabilitazione.
  La norma non contiene alcun riferimento all'ipotesi del condono 
    della pena principale e di quelle accessorie e l'istituto del condono non 
    può essere assimilato a quello della riabilitazione, come dimostrato dalla 
    differenza di finalità e di disciplina e dal fatto stesso che il legislatore 
    ha contemplato separatamente i due istituti, introducendo il primo al fine 
    di consentire che la pena di erogata non fosse in 
    concreto espiata ed il secondo per cancellare definitivamente il precedente 
    giudiziario sfavorevole. 
  Ne consegue che, nel caso in esame, l'Amministrazione non poteva 
    che revocare la patente all'interessato, in ragione della natura vincolata 
    dell'attività amministrativa ai sensi della vigente disciplina della materia.
  Va, poi, aggiunto che, come osservato dall'Amministrazione resistente, 
    ai sensi dell'articolo 21-octies, secondo comma,della 
    legge n. 241/1990, non è annullabile il provvedimento adottato in violazione 
    di norme sul procedimento o sulla forma degli atti qualora, per la natura 
    vincolata del provvedimento, sia palese che il suo contenuto dispositivo non 
    avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato e il provvedimento 
    non è annullabile per mancata comunicazione dell'avvio del procedimento qualora 
    l'amministrazione dimostri in giudizio che il suo contenuto non avrebbe potuto 
    essere, comunque, diverso.
  Ne consegue che risultano infondate tutte 
    le censure mosse da parte ricorrente avverso l'atto impugnato, in quanto nella 
    specie non risulta ipotizzabile un difetto (formale) di motivazione in ragione 
    della natura vincolata del provvedimento, il cui contenuto dispositivo non 
    avrebbe potuto, come già indicato, essere diverso da quello in concreto adottato. 
    Identica considerazione deve, ovviamente, svolgersi in relazione alla lamentata omissione della comunicazione di 
    avvio del procedimento.
  Per le considerazioni che precedono il presente ricorso deve essere 
    rigettato.
  Sussistono, tuttavia, giusti motivi per compensare interamente 
    fra le parti le spese del presente giudizio.
  p.q.m.
  Il Tribunale Amministrativo per la Calabria, Sezione Staccata 
    di Reggio Calabria:
  1) rigetta il ricorso in epigrafe;
  2) compensa fra le parti le spese del presente 
    giudizio;; 
  3) ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità 
    amministrativa;
  Così deciso in Reggio Calabria, nella Camera 
    di Consiglio de 22 giugno 2005. 
  F.to Daniele Burzichelli       F.to 
    Luigi Passanisi
  Depositata in Segreteria il_22 agosto 2005   
                   
    Il segretario 
                   
    Antonino Sgrò