Circolare Agenzia delle Entrate, 2 agosto 2001 n. 76/E
Oggetto:
IVA - Prestazioni di locazione (compresa la locazione finanziaria),
noleggio e simili di unita' da diporto utilizzate fuori dalle acque
territoriali.
Sintesi:
La circolare fornisce chiarimenti in merito al corretto trattamento
tributario, ai fini IVA, relativamente alle prestazioni di locazione
(compresa la locazione finanziaria), noleggio e simili di unita' da diporto
utilizzate fuori dalle acque territoriali, alla luce delle disposizioni
introdotte in matera dall'art. 46 della Legge 21 novembre 2000, n. 342
(collegato alla Finanziaria.
Testo:
L'art. 46 della Legge 21 novembre 2000, n. 342 (collegato alla
Finanziaria 2000) ha modificato l'ultimo periodo dell'art. 7, quarto comma,
lett. f), del DPR 26 ottobre 1972, n. 633, estendendo il trattamento
fiscale previsto per le prestazioni di locazione (compresa la locazione
finanziaria), noleggio e simili di mezzi di trasporto effettuate, al
di
fuori dell'Unione Europea, da soggetti nazionali nei confronti
di
committenti extracomunitari, anche a quelle rese a clienti residenti
o
domiciliati in Italia o, comunque, in altro Stato membro dell'Unione europea.
Come precisato nella Circolare n. 207/E del 18/11/2000, le citate
prestazioni non si considerano piu' territorialmente rilevanti, e, come
tali, non sono assoggettate all'IVA, se i mezzi di cui trattasi sono
utilizzati al di fuori della Unione Europea, a prescindere dal domicilio
o
residenza del committente.
Conseguentemente, le operazioni in esame rientrano nel campo
di
applicazione dell'imposta solo se utilizzate in ambito comunitario, per cui,
in caso di impiego del mezzo di trasporto in parte in territorio comunitario
e in parte al di fuori di esso, dovra' considerarsi rilevante per l'IVA solo
la parte del canone di locazione riferibile all'utilizzo che ne e' stato
fatto in ambito comunitario.
In relazione alle nuove disposizioni, talune organizzazioni (UCINA
-
Unione Nazionale Cantieri e Industrie Nautiche ed Affini - ed ASSILEA
-
Associazione Italiana Leasing -), interessate in particolare al settore
della nautica da diporto, hanno rappresentato le oggettive difficolta'
riscontrabili nella dimostrazione del reale utilizzo delle unita' da diporto
al di fuori delle acque territoriali comunitarie.
Allo scopo di rendere piu' semplice l'applicazione della normativa,
e' stato suggerito di determinare in via forfetaria tale utilizzo
extracomunitario, sulla base delle caratteristiche tipologiche delle unita'
da diporto.
Il Ministero dei Trasporti e della Navigazione, interessato
al
riguardo, condividendo il principio della determinazione forfetaria,
ha
fornito utili indicazioni in merito alle caratteristiche tecniche
di
costruzione e alla abilitazione alla navigazione delle unita' da diporto.
Il citato Dicastero ha fatto rilevare che nella normativa nazionale
le imbarcazioni di nuova costruzione sono abilitate alla navigazione in base
alla categoria di progettazione a cui appartengono e che il decreto
legislativo n. 436 del 14 agosto 1996, di recepimento della direttiva
94/25/CE, ha disposto l'immissione in servizio delle sole unita' da diporto
recanti la marcatura CE e appartenenti ad una categoria di progettazione
(A-B-C-D) in relazione a parametri meteo-marini (forza del vento e altezza
significativa delle onde), individuando, all'art. 12, quattro specie
di
tipologie di navigazione, senza riferimento ad alcun limite dalla costa.
Inoltre, considerato che le caratteristiche geografiche dei mari
italiani consentono alle unita' da diporto di uscire facilmente dalle acque
territoriali dell'Unione per raggiungere Paesi extracomunitari
di
particolare attrazione turistica, il Ministero dei Trasporti e della
Navigazione ha espresso l'avviso che possono essere individuati criteri
presuntivi di utilizzo delle imbarcazioni al di fuori del territorio
dell'U.E. con riferimento alle caratteristiche tecniche proprie del mezzo
a
disposizione, quali la categoria di appartenenza, il tipo di propulsione
(motore o vela) e la lunghezza. In particolare, la lunghezza dell'unita'
da
diporto appare elemento determinante di alcuni significativi requisiti della
stessa, come il grado di autonomia, di abitabilita' e di attrezzature
a
disposizione.
A. Individuazione della rilevanza territoriale delle prestazioni
di locazione, compresa quella finanziaria, noleggio e simili di unita'
da diporto.
Sulla base dei presupposti tecnici sopra evidenziati, cosi' come
comunicati dal ripetuto Ministero dei Trasporti e della Navigazione,
si
esprime l'avviso che in sede di accertamento gli Uffici locali dell'Agenzia,
nella indisponibilita' di elementi certi sulla effettiva utilizzazione del
natante, possano fare utile riferimento alle percentuali di seguito
indicate, le quali tengono conto di una stima, effettuata in via forfetaria
dell'utilizzo al di fuori delle acque territoriali dell'Unione Europea delle
unita' da diporto in discorso.
1. Navi da diporto
Sono le unita' di lunghezza superiore ai 24
metri, non rientranti
nella direttiva 94/25/CE, progettate e realizzate per permettere lunghe
crociere in mare aperto. Rappresentano lo 0,14% del totale parco navigante
da diporto e la loro utilizzazione fuori dalle acque territoriali puo'
valutarsi intorno al 60%.
2. Imbarcazioni da diporto a motore (categorie A-B-C)
Sono unita' da diporto rientranti nella fascia mediana di lunghezza
compresa tra i 7,5 e 24
metri. Considerato che il loro uso e' condizionato,
oltre che dalla categoria di progettazione, anche dalla autonomia prevista
dal costruttore, legata alle dimensioni della barca ed alla potenza della
motorizzazione, la permanenza fuori dalle acque territoriali comunitarie
di
tali imbarcazioni puo' essere valutata in:
- 10% per quelle di lunghezza fino a 7,50
metri (se iscritte nei registri
delle imbarcazioni da diporto);
- 25% per quelle di lunghezza da 7.51 a 12 metri;
- 35% per quelle di lunghezza da 12,01 a 16 metri;
- 50% per quelle di lunghezza da 16,01 a 24 metri;
Si precisa che per le unita' da diporto fino a 7,50 metri
e'
richiesta l'iscrizione nei registri delle imbarcazioni da diporto
-
condizione necessaria perche' possa formare oggetto di leasing - il che
comporta oneri economici quali la registrazione, la tassa di stazionamento,
il costo per verifiche periodiche.
3. Imbarcazioni da diporto a vela (categorie A-B-C-)
Sono unita' di lunghezza non superiore ai 24 metri con propulsione a
vela o a vela con motore ausiliario, tra le quali rientrano anche
i
motovelieri. Rappresentano circa il 20,88% del totale delle imbarcazioni
e
sono idonee ad affrontare lunghi viaggi, anche se di dimensioni minori.
La loro utilizzazione fuori dalle acque territoriali dell'Unione
Europea puo' essere individuata in:
- 25% per quelle di lunghezza fino a 10 metri;
- 35% per quelle di lunghezza da 10.01 a 20 metri;
- 50% per quelle di lunghezza da 20,01 a 24 metri;
- 60% per quelle di lunghezza oltre 24 metri.
Anche per le unita' a vela fino a 10 metri, limite previsto per
l'obbligatorieta' dell'iscrizione nei registri delle imbarcazioni
da
diporto, valgono le stesse considerazioni sopra formulate relativamente alle
unita' a motore fino a 7,50
metri.
4. Unita' appartenenti alla categoria D
Le unita' di progettazione D sono quelle abilitate alla navigazione
solo per acque protette e, pertanto, deve ritenersi che la percentuale
di
permanenza fuori dalle acque territoriali sia nulla.
B. Trattamento fiscale
Tanto premesso si ritiene opportuno sottolineare che i corrispettivi
delle prestazioni di servizio in discorso dovranno essere assoggettati
ad
IVA con l'aliquota del 20%. Ai fini della individuazione della base
imponibile, gli Uffici locali dell'Agenzia, in sede di controllo, sempre che
non dispongano di prove certe in ordine alla effettiva utilizzazione del
natante, potranno fare utile riferimento alle sopraelencate percentuali
di
utilizzo delle unita' da diporto al di fuori delle acque territoriali
dell'Unione Europea, determinato in relazione alla categoria di appartenenza
delle unita' stesse, tenuto conto che tale individuazione e' stata fatta
allo scopo di rendere agevole l'applicazione dell'imposta.
Per una migliore comprensione si riporta il quadro sinottico del
calcolo della base imponibile delle operazioni in parola distinto secondo
le
categorie di appartenenza delle unita' da diporto.
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Tipologia dell'unita' da diporto Percentuale del
corrispettivo da
assoggettare ad IVA
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Unita' a motore o a vela di lunghezza 40%
superiore a 24
metri
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Unita' a vela di lunghezza tra i 20,01-24,00 50%
metri ed unita' a motore di lunghezza tra
16,01-24 metri
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Unita' a vela di lunghezza tra i 10,01-20 65%
metri ed unita' a motore di lunghezza tra
12,01-16 metri
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Unita' a vela di lunghezza fino a 10
metri ed 75%
unita' a motore di lunghezza tra 7,51-12
metri
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Unita' a motore di lunghezza fino a 7,50
metri 90%
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Unita' appartenenti alla categoria D 100%
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c. Navi diverse dalle unita' da diporto
Le prestazioni di servizi di locazione, compresa quella finanziaria,
noleggio e simili, relative alle navi utilizzate per lo svolgimento
di
attivita' commerciali, della pesca o per operazioni di salvataggio
o
assistenza in mare, nonche' per quelle utilizzate da organi dello Stato,
individuate alle lettere a) e b) dell'articolo 8-bis del DPR n. 633 del
1972, dovranno essere considerate territorialmente rilevanti, con
riferimento alle analoghe percentuali previste per le unita' da diporto,
in
funzione della lunghezza e propulsione, sempreche' le predette navi vengano
utilizzate sia all'interno che al di fuori delle acque territoriali
comunitarie.
Ovviamente, la quota di corrispettivo da considerare rientrante nel
campo applicativo dell'imposta sara' assoggettata al regime di non
imponibilita' ad IVA, in applicazione delle disposizioni previste dallo
stesso articolo 8-bis.
Qualora, invece, le navi in parola siano utilizzate esclusivamente
all'interno delle acque territoriali dell'Unione Europea, l'intera
prestazione di servizi dovra' essere considerata territorialmente rilevante
ed il relativo corrispettivo totale beneficera' della non imponibilita' IVA,
anche ai fini della costituzione del plafond a favore dei soggetti che
pongono in essere le prestazioni di servizio in discorso.
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Le Direzioni Regionali vigileranno sulla corretta applicazione del
contenuto della presente circolare.